IL TRIBUNALE 
 
    Il Giudice On. decidendo sulle questioni sollevate  dalla  difesa
degli imputati Savone Salvatore e Savone Alessandro, sentito P.M.  ed
il difensore della parte civile: 
    rilevato che questo Giudice e' chiamato a giudicare su reati oggi
di competenza del Giudice di Pace, in virtu' dell'art. 4  del  d.l.vo
n.  274/00,  commessi  dopo   la   pubblicazione   della   norma   ma
precedentemente alla sua entrata in vigore; 
    rilevato che in base agli artt. 64, comma 2, e 63, comma 1, della
norma devono trovare applicazione, da parte del Giudice  diverso,  le
pene stabilite nel titolo II; 
    rilevato che, quanto al contestato  reato  di  cui  all'art.  582
c.p., seppure da ritenersi piu'  grave  in  quanto  punito  con  pena
pecuniaria o paradentiva in virtu' dell'art. 52, comma 2, lettera b),
dovrebbe applicarsi la prescrizione piu' breve di  cui  all'art.  157
comma V° c.p. e dovrebbe di conseguenza esserne, ad oggi,  dichiarata
la prescrizione, mentre per i reati meno gravi dell'art. 594  e  612,
1° comma, pure contestati  agli  imputati,  dovrebbe  applicarsi,  in
quanto puniti con la pena della multa ai sensi dell'art. 52, comma 2,
lett. a) e dell'art. 52, comma 1, la prescrizione  ordinaria  di  sei
anni; 
    ritenuto, pertanto,  che  non  sia  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dai difensori, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.  157,  comma  V,
c.p. attualmente vigente nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il
termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione  con
riferimento anche agli altri reati  attribuiti  alla  competenza  del
Giudice di Pace puniti con pena diversa  da  quella  detentiva  e  da
quella pecuniaria.